Considerato che, ad un sommario esame, le censure formulate in ordine al difetto di motivazione e carenza di istruttoria non appaiono destituite di fondamento, anche tenuto conto del rapporto depositato dall’ISPRA in data 17 settembre 2013; Ritenuto che, ciò detto, sussistano le ragioni per l’accoglimento della sospensiva in ordine alle previsioni del calendario venatorio riguardanti le specie di uccelli e – più in generale – gli animali di cui si fa menzione nel ricorso (in particolare, la lepre, il fagiano e gli uccelli indicati a pagg. 29 – 30), nei limiti in cui si discostano dalle indicazioni dell’ISPRA, accoglie la suindicata domanda di sospensione.
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