Il Consiglio di Stato respinge l'impugnazione proposta da Marilena Tombolillo, Antonio Como resta sindaco di Amaseno

Si è conclusa ieri, 15 Giugno, con la pubblicazione della sentenza delConsigli di Stato, la lunga querelle che ha visto fronteggiarsi nelle aule dei tribunali amministrativi le due liste che si contesero la vittoria
alle ultime elezioni comunali del Maggio 2013.
Come ricorderete la contesa elettorale vide l'affermazione della lista "Per Amaseno" capeggiata da Antonio Como, per soli 2 voti rispetto alla concorrente lista "Amaseno nel Cuore" che sosteneva la candidata Marilena Tombolillo.
Dopo il ricorso respinto dal Tar di Latina nell'Ottobre 2013, Marilena Tombolillo e gli altri candidati della lista "Amaseno nel Cuore" decisero di ricorrere al Consiglio di Stato che a Febbraio del 2015 decise per l'ammissibilità del ricorso.
I ricorrenti lamentavano che l’esito delle elezioni sarebbe stato determinato dall’attribuzione alla lista n. 1 di una serie di schede che sarebbero nulle, nelle Sezioni nn. 2, 3 e 4: la nullità di tali schede deriverebbe dalla presenza di innumerevoli segni di riconoscimento, secondo quanto riferito dai rappresentanti di seggio della lista in dichiarazioni allegate al ricorso, ma senza che i suddetti rappresentanti abbiano fatto verbalizzare sul punto nessuna contestazione nella deputata sede e cioè nei verbali delle operazioni elettorali. le circostanze invocate dai ricorrenti sarebbero le seguenti: a) l’attribuzione, nella Sezione n. 2, di un voto alla lista n. 1, sebbene la croce apposta sul relativo simbolo risultasse tracciata da sostanza argentata, proveniente verosimilmente da pennarello; b) l’attribuzione, sempre nella Sezione n. 2, di un voto con preferenza al sig. Popolla Diego, pur se il voto appariva espresso con matita che, per colore e spessore del carattere, non sarebbe stata quella fornita dal seggio; c) ancora nella Sezione n. 2, la presenza, in non meno di due schede, della scritta “TOMASOTTO” e in altre tre schede della scritta “PIPPOTTO” nel riquadro delle preferenze, oltre alla croce apposta sul simbolo della lista n. 1. Nonostante detti nominativi non corrispondessero ad alcun candidato, le schede in discorso sarebbero state comunque attribuite alla lista n. 1; d) la presenza, nella Sezione n. 3 di non meno di due schede e nella Sezione n. 4 di una scheda, con la scritta “TOMASOTTO” nello spazio delle preferenze, oltre alla croce sul simbolo della lista n. 1. Anche in questo caso le schede sarebbero state comunque attribuite alla lista n. 1; e) infine, nella Sezione n. 3 l’attribuzione alla lista n. 1 di una scheda recante il segno sul simbolo di detta lista e che, però, avrebbe presentato nel relativo riquadro un segno grafico costituito da tratti di matita verticali e molto fitti, un po’ inclinati verso destra lungo la linea posta sul riquadro, simili ad una cancellatura, ma senza alcun nominativo da cancellare. Le surriferite circostanze comporterebbero la nullità di n. 12 voti di lista attribuiti alla lista n. 1 (oltre che di una preferenza al sig. Diego Popolla) e sarebbero, dunque, tali da portare ad un capovolgimento del risultato elettorale.
Dopo una fase istruttoria affidata alla Prefettura di Frosinone, il Consiglio di Stato riunitosi in camera di consiglio il 26 Maggio scorso ha respinto l'impugnazione, con cui Marilena Tombolillo chiedeva di essere nominata sindaco di Amaseno o, in subordine, andare al ballottaggio con la lista avversaria, confermando così Antonio Como quale primo cittadino di Amaseno.
Di seguito le motivazioni della sentenza:
A seguito delle elezioni di cui si tratta alla lista degli odierni appellanti (n. 2) sono stati attribuiti due voti in meno della lista n. 1, dichiarata vincitrice. L’accoglimento dell’appello presuppone quindi lo spostamento di tre voti, sottratti alla lista n. 1 oppure aggiunti alla lista n. 2. La verificazione istruttoria (il cui esito non è contestato dalle parti) ha dimostrato come solo due dei voti attribuiti alla lista n. 1 possono corrispondere alle censure dedotte dagli appellanti. E’ quindi palese che gli appellanti non possono ottenere la correzione del risultato elettorale nel senso della vittoria della propria lista; peraltro, l’accoglimento delle due contestazioni comporterebbe la parità di voti fra le due liste, con la necessità di procedere al ballottaggio. Una delle due schede sicuramente non può essere sottratta alla lista n. 1. La scheda reca un chiaro segno di croce sul simbolo della lista n. 1 e la scritta “Tomasotto”. Quest’ultima non può essere considerata segno di riconoscimento in quanto è risultato che “Tomasotto” è il soprannome di un candidato della lista n. 1; pertanto, è irrilevante la problematica relativa all’attribuzione del voto di preferenza, non sollevata nel presente giudizio; è invece legittimo l’operato del seggio, che ha attribuito la scheda alla lista n. 1. Quanto sopra consente già di respingere l’impugnazione. Per completezza, deve essere rilevato come l’altra scheda, che gli appellanti sostengono illegittimamente conteggiata a favore della lista n. 1, contiene un chiaro segno di croce sul simbolo della lista n. 1. E’ vero che tale segno è stato tracciato con spessore inusuale; peraltro, è pacifica in giurisprudenza l’affermazione secondo la quale la scheda deve essere annullata se il voto è stato espresso in forme tali da rendere univoca la volontà dell’elettore di farsi riconoscere. Tale principio non è applicabile nel caso di specie in quanto il segno marcato può essere ricondotto a difficoltà di movimento o di vista dell’elettore, mentre non viene univocamente evidenziata la volontà di farsi riconoscere. Gli appellanti sollevano il dubbio che il voto sia stato espresso con matita diversa da quella fornita dal seggio, ma al riguardo deve essere rilevato come la censura sia ancora espressa in termini dubitativi nonostante nel corso dell’istruttoria la stessa sia stata esibita alle parti. Sempre per completezza, deve anche essere rilevato come nella sezione elettorale n. 4 sia stata attribuita alla lista n. 2 una scheda recante la scritta “Filippi Viviana”, nome non corrispondente ad alcuno dei candidati e che costituisce, quindi, univoco segno di riconoscimento. 4. In conclusione, l’impugnazione proposta deve essere respinta nel merito.

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